Altra vittoria per Soundreef, seppur provvisoria.
Con un provvedimento dello scorso 27 maggio, comunicato oggi alle parti, il Tribunale di Milano ha sospeso l’esecuzione promossa dalla SIAE contro una società cliente della Soundreef rea, a dire della stessa SIAE, di aver pagato quest’ultima e non la prima a fronte della diffusione di musica d’ambiente nei propri locali.
Nel procedimento, Soundreef, intervenendo affianco al proprio cliente aveva sostenuto e provato di disporre di tutte le carte in regola per intermediare, in Italia, i diritti sulla musica suonata all’interno dell’esercizio commerciale in questione e evidenziato come, al contrario, la SIAE non disponesse di alcun mandato per l’intermediazione di tali diritti.
Con il provvedimento dei giorni scorsi il Giudice – sulla base degli atti di causa – ha ritenuto, per il momento, fondata la tesi di Soundreef ed ha pertanto interrotto l’esecuzione promossa dalla SIAE, in attesa della definizione del giudizio.
SIAE, secondo il Tribunale di Milano, non avrebbe, infatti, sin qui provato di disporre di alcun mandato ad intermediare i diritti d’autore sulle opere utilizzate dall’esercizio commerciale in questione e, in ogni caso, non sembrerebbe avere alcun diritto ad addebitare le penali pure richieste all’utilizzatore.
Non basta, dunque, secondo il Tribunale di Milano che qualcuno utilizzi della musica in Italia perché la SIAE possa pretendere di riscuotere i diritti d’autore, serve, caso per caso, che la Società dimostri di disporre di un mandato a gestire ed intermediare tali diritti.